patrocinio a spese dello stato

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE ALLEGATI ALL’ISTANZA:

 

  1. Copia documento valido d’identità e del codice fiscale
  2. Copia documento valido d’identità e del codice fiscale per i componenti del nucleo familiare
  3. Certificato stato di famiglia
  4. Copia CUD o Modello UNICO o Autocertificazione del reddito di ogni familiare maggiorenni (vedi fac simile allegato). In mancanza di indicazione del reddito dei familiari conviventi il Consiglio rigetterà l’istanza. Non viene accettato in sostituzione il modello ISEE. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea deve corredare l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente inerente gli eventuali redditi esteri, oppure dichiarazione proveniente dello stesso consolato di impossibilità a fornire tale certificazione (non essendo sufficiente la mancata risposta alla richiesta inviata).
  5. Produrre documentazione inerente l’oggetto, breve descrizione della controversia e dei mezzi di prova che si intendono dedurre in giudizio.
  6. Autocertificazione compilata e sottoscritta ai sensi dell’art. 76 n.4-bis P.R. 115/2002 secondo il modello predisposto.

Per SEPARAZIONE allegare:

  • certificato di matrimonio o documentazione dalla quale risulti il coniugio
  • certificato di residenza del nucleo familiare relativo alla ultima residenza comune (di controparte o documentazione comprovante la competenza territoriale)

Per DIVORZIO allegare:

  • verbale di separazione omologato
  • certificato di residenza di controparte o documentazione comprovante la competenza territoriale

Per POTESTÀ GENITORIALE E CONTROVERSIE RIGUARDANTI I FIGLI NATURALI allegare:

  • certificato di residenza del minore o documentazione comprovante la competenza territoriale
  • certificato di nascita attestante paternità e maternità

Per APPELLO O IMPUGNAZIONE allegare:

  • sentenza da appellare
  • atto di citazione o ricorso

Per CAUSE DI LAVORO allegare:

  • copia contratto di lavoro
  • copia lettera di licenziamento

Per CAUSE IN MATERIA DI SUCCESSIONE EREDITARIA allegare:

copia di testamento e certificato di morte

CURATORE SPECIALE DI MINORE – L’Avvocato che viene nominato curatore speciale di minore può assumere la difesa ed essere ammesso al gratuito patrocinio limitatamente all’attività difensiva in senso stretto, con esclusione, pertanto, dell’attività che il curatore speciale può svolgere in proprio e per la quale non sia richiesta la qualifica di Avvocato.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – Se la domanda viene proposta dal beneficiario è respinta in quanto non necessita di assistenza legale – unica eccezione è il malato psichico se la domanda è proposta da un parente del beneficiario si tiene conto del reddito del parente.

NOTE

  1. E’ necessario esporre le ragioni in fatto e in diritto utili a valutare LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA PRETESA che si intende far valere, indicando le prove documentali a sostegno della richiesta.
  2. Ai fini dell’ammissibilità della domanda la somma complessiva dei redditi imponibili (risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi – ex. Art. 76 DPR 115/2002) del richiedente, sommati a quelli percepiti da tutti gli altri componenti della famiglia, NON DEVE SUPERARE € 11.493,82.

Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui lo stesso non conviva con alcun familiare. In caso di convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente. Si tiene conto del solo reddito di quest’ultimo quando oggetto della causa risultano essere diritti della personalità, ovvero nei processi nei quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

  • Si deve tenere conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
  • Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente inerente gli eventuali redditi esteri, ovvero il manifesto diniego al rilascio.
  1. Indicare i componenti risultanti da stato di famiglia richiedibile presso l’Ufficio Anagrafe del Comune. Il reddito è determinato per ciascun familiare secondo le modalità descritte alla nota 2. Specificare quale vincolo di parentela o affinità lega il richiedente al familiare convivente.
  2. L’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità.
  3. Da sottoscrivere SOLO in caso di nomina dell’Avvocato. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero già apposta in precedenza e accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità del richiedente (art. 38, comma 3, DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

 

 

AVVERTENZE

Il Consiglio dell’Ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, il Consiglio dell’Ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

– Il richiedente, se il giudice procedente o il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati lo richiedono, è tenuto, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

– Copia dell’atto con il quale il Consiglio dell’Ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l’istanza è trasmessa anche all’Ufficio Finanziario competente per la verifica dell’esattezza dei redditi attestati dal richiedente.

– Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

Con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

– Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio, formula l’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Sono applicate le medesime sanzioni a chi, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di effettuare le comunicazioni relative alle variazioni rilevanti dei limiti di reddito per le quali è stato assunto l’impegno di cui alla presente istanza.